La Liberatoria condominiale è uno dei documenti necessari per la vendita di una casa, di fatto è un documento scritto dall’amministratore di condominio, che attesta i debiti e i crediti del condomino che la richiede, per l’anno in corso e per quello precedente, inoltre vengono indicate eventuali liti pendenti o in corso di giudizio, all’interno del condominio.
Così come disposto dall’art. 63 disp. att.c.c “chi subentra nei diritti di un condominio, è obbligato solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e al precedente”, di fatto quindi, nel caso in cui ci fossero pagamenti pendenti sull’immobile che viene venduto, l’amministratore potrebbe richiedere le somme dovute, sia al precedente proprietario che a chi ha acquistato la casa. Per questo motivo, la liberatoria condominiale, viene richiesta dal Notaio al momento del Rogito notarile, proprio per far luce sullo stato dell’immobile e per venire a conoscenza di eventuali posizioni debitorie, nei confronti del condominio.
Anche se comunemente è definita “liberatoria”, il documento è una semplice attestazione, poiché non libera effettivamente il nuovo acquirente dai debiti pendenti verso il condominio, a meno che il venditore, non saldi la posizione debitoria dell’immobile, entro la data dell’atto.
La liberatoria condominiale, può essere richiesta all’amministratore, solo ed esclusivamente dal venditore, a meno che, il richiedente non abbia una specifica delega del venditore. Il rilascio della liberatoria è un obbligo per l’amministratore, così come sancito dall’art. 1130 del Codice Civile, egli quindi non può opporsi, né tentare di rilasciarla in ritardo rispetto alla data dell’atto. Nel caso in cui, l’amministratore non si dimostri collaborativo e si rifiuti di rilasciarla, il suo incarico potrebbe essere revocato.