La donazione è un contratto, mediante il quale un soggetto, chiamato donante, cede in forma gratuita la proprietà, per esempio di un immobile o altri diritti, ad un altro soggetto, chiamato donatario.
Esistono 2 tipi di donazione, quella diretta e quella indiretta; con la prima, il donante si priva della proprietà del bene e la trasferisce al donatario, con la seconda invece, il donante acquista l’immobile che viene intestato al donatario, es. padre che acquista la casa al figlio.
I casi di donazione, sono molto frequenti per esempio tra nonni e nipoti o tra genitori e figli, ed è necessario un atto pubblico, stipulato quindi davanti ad un notaio e a 2 testimoni, per il quale vanno pagate delle tasse, in parte determinate al grado di parentela esistente tra i due soggetti.
La procedura da seguire, prevede che il notaio effettui le visure ipotecarie e catastali, sia per verificare la titolarità dell’immobile, che l’esistenza di pignoramenti o ipoteche, deve poi attestare la conformità tra l‘intestazione catastale e le risultanze dei pubblici registri immobiliari, attestare la conformità tra lo stato di fatto dell’immobile e le planimetrie depositate ed indicare gli estremi delle autorizzazioni urbanistiche e i dati catastali. Infine, il notaio deve trascrivere l’atto nei pubblici registri immobiliari ed effettuare la registrazione e la voltura.
È sempre un bene tutelarsi in caso di donazione, poiché dobbiamo ricordare che si tratta di un atto che potrebbe danneggiare eventuali legittimari, i quali potrebbero contestarla entro 20 anni da quando è stata trascritta o entro 10 anni dalla morte del donante. Per proteggere la donazione, l’erede legittimario, deve firmare la rinuncia alla contestazione, con un atto formale, sottoscritto quando il donante è ancora in vita, impegnandosi a non effettuare alcuna azione di rivalsa. È bene precisare che con questo accordo, il legittimario non perde la quota di legittima, che potrebbe sempre rivendicare, ma si impegna a non chiedere l’immobile indietro.