Abbiamo già esplorato in un precedente articolo, le diverse tipologie di ipoteca, ci concentriamo oggi sull’ipoteca giudiziale: un potente strumento di tutela del credito, ma anche una potenziale minaccia per il debitore.
L’ipoteca giudiziale è una forma di garanzia patrimoniale frutto di una sentenza o di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, emessi per tutelare il diritto del creditore a ottenere il recupero del proprio credito. In caso di inadempimento del debitore, il creditore può avviare la procedura di espropriazione del bene ipotecato. L’iscrizione della suddetta ipoteca, disposta dall’autorità giudiziaria, presuppone l’istanza da parte di un creditore e trova fondamento in provvedimenti quali sentenze di divorzi o decreti ingiuntivi.
Per ottenere la cancellazione di un’ipoteca giudiziale, il debitore è tenuto a saldare integralmente il debito secondo i termini e le modalità stabiliti nella sentenza di recupero crediti. È fondamentale sottolineare che, anche a debito estinto, l’ipoteca non si cancella automaticamente: è necessario presentare una formale richiesta di cancellazione all’ufficio di competenza.
La presenza di un’ipoteca, di qualsiasi natura, grava sull’immobile, impedendone la vendita. Poiché le ipoteche sono registrate pubblicamente e, pertanto, accessibili a banche, istituti di credito e altri soggetti interessati, la capacità del proprietario di disporre liberamente dei propri beni risulta significativamente limitata e compromessa.
Pertanto, per liberare l’immobile dal vincolo, è necessario procedere alla cancellazione dell’ipoteca, che può avvenire esclusivamente nei seguenti casi:
- Estinzione integrale del debito.
- Dichiarazione di perimento della proprietà gravata dall’ipoteca.
- Rinuncia formale e scritta del creditore al proprio credito.
- Aggiudicazione del bene a seguito di vendita forzata.
Verificatasi una di queste condizioni, si deve presentare una richiesta formale di cancellazione. Tale richiesta avviene generalmente tramite atto notarile o, in alternativa, mediante scrittura privata autenticata tra le parti.
Il giudice che ha emesso la sentenza valuterà la sussistenza dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, disporrà la cancellazione dell’ipoteca.